Il Decreto Legislativo 152/06 determina le modalità di trattamento delle acque reflue. Per “acque reflue” si intendono tutte le acque di scarto provenienti sia da insediamenti domestici, che di tipo industriale. Vengono comunemente suddivise in:
- Acque reflue domestiche (“provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche” , Art. 74);
- Acque reflue industriali (“provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche“, Art. 74);
- Acque reflue urbane (“il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato” Art. 74).
Il Legislatore Italiano ha inteso fissare, con l’approvazione del citato Decreto, gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici da garantirsi su tutto il territorio nazionale. Per livelli minimi di qualità ambientale si intende la capacità dei “corpi idrici” di conservare i processi naturali di autodepurazione ed allo stesso tempo la capacità di sostene comunità animali e vegetali grandi e di diversificate.
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