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Il nuovo regolamento sull’etichettatura degli alimenti

La direttiva sulle etichette alimentari finora in vigore, 79/11/CEE, dal 13 dicembre è stata sostituita dal nuovo regolamento della Commissione europea 1169/2011. Scopo del nuovo regolamento europeo è di trovare una politica comune a tutti gli Stati membri sulle indicazioni da fornire ai consumatori per ciò che riguarda le etichette degli alimenti, nel contempo salvaguardando la sicurezza alimentare grazie a una maggiore trasparenza delle informazioni fornite.

A questo link è possibile visualizzare il regolamento completo, ma vediamo le principali novità:

  • Tabella nutrizionale: tutti gli alimenti dovranno riportare i valori nutrizionali che li caratterizzano per 100 mg/100 ml. Dovranno essere riportati valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale. Altri sistemi potranno essere utilizzati solo se di facile comprensione (es. i semafori usati in UK) e i produttori potranno decidere se inserire informazioni riferite alla singola porzione.
  • Leggibilità: per la prima volta è stata imposta una dimensione minima del carattere, i font dovranno essere di minimo 1,2 mm e 0,9 per le etichette più piccole, in maniera da garantirne la leggibilità anche alle persone più anziane. Le informazioni obbligatorie, le indicazioni nutrizionali e quelle sull’origine del prodotto devono trovarsi dove si trova la denominazione di vendita e se la superficie della confezione è inferiore a 10 cmq è sufficiente riportare: denominazione di vendita, allergeni, peso netto, termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro …”) o data di scadenza (“da consumarsi entro …”).
  • Ingredienti: l’elenco degli ingredienti deve essere riprtato sulla confezione, qualora questa sia troppo piccola è possibile indicarlo sullo stand di vendita, rimanendo sempre a disposizione del consumatore.
  • Data di scadenza: ogni porzione, anche delle confezioni multiple, deve riportare la data di scadenza del prodotto. Carne, preparazioni a base di carne, prodotti ittici surgelati o congelati non lavorati devono indicare il giorno, il mese e l’anno della surgelazione o del congelamento.
  • Allergeni: le sostanze che possono scatenare un’allergia o intolleranza devono essere evidenziate con accorgimenti grafici nella lista degli ingredienti. Anche le attività che si occupano di somministrazione degli alimenti dovranno indicare nel menu o altri supporti se nei prodotti in vendita sono presenti allergeni.
  • Origine delle carni: in etichetta dovranno essere indicati luogo di allevamento e di macellazione per carne bovina (già da 3 anni), suina, ovina, caprina e di volatili.
  • Indicazioni sull’origine: le informazioni sull’origine del prodotto dovranno essere sempre chiare, qualora possano ingannare il consumatore. Questa norma nasce per proteggere dal cosiddetto Italian Sounding, ovvero prodotti che hanno nomi simili a quelli italiani, ma che di italiano non hanno nient’altro.
  • Non più oli vegetali: non si potrà più usare l’indicazione oli vegetali, andrà invece indicato l’esatta tipologia di olio impiegata. Chi si fregia dell’uso di olio extravergine di oliva potrà evidenziarlo nell’etichetta.
  • Indirizzo del produttore: diventa obbligatorio indicare l’indirizzo completo del produttore (città, via, numero civico…)
  • Sede dello stabilimento: diventa facoltativa l’indicazione della posizione dello stabilimento di produzione (finora obbligatoria in Italia con la L. 109/992).
  • Pesce: sull’etichetta bisognerà indicare il nome scientifico e commerciale del pesce, l’indicazione sul luogo di pesca, la categoria degli attrezzi di pesca e se il prodotto è stato scongelato, l’indicazione del metodo di produzione (pescato in mare, in acque dolci o allevato).
  • Surgelati: le confezioni di carne, pesce e preparazioni di carne e pesce devono riportare la data di congelamento. SE gli alimenti vengono venduti dopo essere stati congelati e quindi decongelati, devono riportare la dicitura “decongelato”.
  • Preparati a base di carne e pesce: carne, preparazioni a base di carne e prodotti della pesca che contengono più del 5% di acqua devono riportare tale informazione. Porzioni, filetti o preparazioni composte da diversi pezzi uniti con additivi o enzimi, devono specificare che il prodotto è ottenuto dalla combinazione di più pezzi.
  • Stato fisico del prodotto: tutti i trattamenti subiti dal prodotto dovranno essere indicati. In oche parole se è stato usato latte in polvere non si potrà scrivere latte e basta.
  • Sostituzione di ingredienti normalmente attesi: se in un prodotto una sostanza che il consumatore si attende di trovare viene sostituita da un’altra, il produttore dovrà indicare chiaramente e vicino al nome del prodotto, che tale sostituzione è avvenuta.
  • Salumi: se l’involucro del salume insaccato non è commestibile va indicato in etichetta.
  • Caffeina: bevande ed energy drink a base di tè e caffè (più di 150 mg/l di caffeina) devono riportare sull’etichetta la scritta “Tenore elevato di caffeina” e “Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento”.
  • Vendite via web: i prodotti alimentari venduti online dovranno riportare tutte le informazioni obbligatorie per legge sugli alimenti prima di concludere l’acquisto. Solo la data di scadenza potrà essere indicata al momento della consegna dell’alimento.
  • Esenzione: i prodotti esentati da etichettatura sono prodotti ortofrutticoli freschi e i mono ingrediente non trasformati o solo stagionati; farine, acque, aromi, spezie, erbe, dolcificanti, gomme da masticare, integratori alimentari, prodotti preincartati, e quelli contenuti in confezioni piccole (superficie inferiore ai 25 cmq).