Produzione e commercializzazione di prodotti destinati ad alimentazioni particolari – D.P.R. 131/98
I prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare sono regolati dal D.P.R. 131/98. Questo decreto ha recepito numerose regolamentazioni europee, le quali hanno voluto stabilire delle prescrizioni specifiche per tutte quelle persone che, per motivi diversi, necessitano di un’alimentazione particolare.
All’art. 1 del decreto troviamo che per prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare bisogna intendere tutti quegli alimenti che, distinguendosi da quelli normali, sono destinati a persone che hanno processi metabolici e di assimilazioni perturbati, che hanno situazioni fisiologiche in cui necessitano di particolari alimenti e di bambini piccoli e lattanti in salute.
Questi prodotti, secondo l’art.2, possono essere considerati o dietetici o di regime. Tale distinzione regolamenta la possibilità, da parte del produttore, di scrivere o meno alcune informazioni sull’etichetta dei prodotti.
Come leggiamo nel testo di legge, per prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare bisogna intendere tutti quelli che presentano una composizione ed una elaborazione studiata esclusivamente per far fronte a specifiche necessità alimentari delle persone.
Tra questi prodotti possiamo ricordare i più diffusi, come quelli senza glutine, prodotti per diabetici, per sportivi, alimenti dietetici e quelli destinati ai bambini e lattanti.
Data la particolare importanza di questi prodotti e del ruolo che ricoprono nell’alimentazione di alcune categorie di persone, il D.P.R. 131/98, all’art. 9, stabilisce chiare regole per quanto riguarda l’etichettatura dei prodotti. Le regole che devono essere seguite, a questo proposito, prevedono:
- la denominazione corretta del prodotto e delle sue caratteristiche,
- per i prodotti per i lattanti va indicata chiaramente l’età dei destinatari,
- vanno indicati tutti gli ingredienti e i componenti del prodotto,
- vanno specificati i destinatari del prodotto.
Il produttore, al momento della commercializzazione, informa le autorità, fornendogli i documenti necessari e i lavori scientifici a supporto del consumo degli alimenti in oggetto. Le ASL, a seguito di controlli e di verifica dei dati scientifici portati alla loro attenzione, procederanno all’autorizzazione all’entrata in commercio dei prodotti.
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