DM 25/2012 sul trattamento delle acque potabili
Il Decreto ministeriale 7 febbraio 2012, n. 25 – Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22/03/2012 è di fondamentale importanza per chi produce e per chi utilizza le apparecchiature che servono a rendere l’acqua potabile. Il DM sostituisce il vecchio D.M. 443/1990, adeguandosi alle nuove normative su qualità delle acque destinate al consumo umano, igiene dei prodotti alimentari, codice del consumo e libera circolazione delle merci.
A differenza del precedente decreto, il DM 25/2012 si applica sia all’ambito domestico che ai pubblici esercizi e all’industria alimentare. Il Decreto inoltre sottolinea, e questa è una novità, l’importanza della responsabilità del produttore/distributore delle apparecchiature destinate al trattamento dell’acqua. Fino all’emanazione del DM, infatti, la responsabilità dei controlli era affidati a un ente terzo (il Ministero della Salute che doveva rilasciare l’approvazione per le apparecchiature), ora è il produttore in prima persona che deve assicurarsi che i le apparecchiature che immette sul mercato siano conformi alle norme comunitarie e nazionali (comma 1 art. 3), oltre che garantire che nel ciclo di vita del prodotto l’acqua trattata mantenga le caratteristiche richieste nel DLgs 31/2001.
Per quest’ultimo punto viene posto l’accento sull’ulteriore responsabilità dell’utilizzatore delle apparecchiature (comma 4 art.6), questi dovrà infatti occuparsi di effettuare regolare manutenzione, così come indicato dei libretti d’uso.
Il DM 25/2012 si compone di 11 articoli:
- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Campo di applicazione
- Art. 3 – Obblighi generali
- Art. 4 – Presunzione e valutazione di sicurezza
- Art. 5 – Requisiti generali e specifici delle apparecchiature e dei materiali che vengono a contatto con l’acqua
- Art. 6 – Istruzioni
- Art. 7 – Installazione, collaudo e manutenzione
- Art. 8 – Pubblicità delle apparecchiature
- Art. 9 – Clausola di riconoscimento reciproco
- Art. 10 – Sanzioni
- Art. 11 – Abrogazioni e disposizioni transitorie
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