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Direttiva 98/83/ce sull’acqua potabile

La Direttiva 98/83/ce è la normativa europea, a cui gli Stati membri si sono dovuti adeguare, per ciò che riguarda le qualità dell’acqua potabile. Scopo della direttiva è proteggere la salute e la sicurezza delle persone, garantendo alti standard qualitativi per la composizione dell’acqua destinata al consumo umano, ad esclusione delle acque minerali naturali, per la quale è prevista una specifica norma (Direttiva 2009/54/CE).

In Italia questa direttiva è stata recepita con il DLgs 31/2001.

Vediamo quali sono i principali obblighi previsti da questa normativa:

  • gli Stati membri si impegnano a evitare che l’acqua potabile non contenga microrganismi, parassiti o altre sostanze che sono potenzialmente pericolo per la salute umana. A questo proposito vengono stabiliti dei requisiti minimi (parametri microbiologici, chimici e relativi alla radioattività).
  • Gli Stati membri, quando recepiscono la direttiva, stabiliscono i parametri dell’acqua destinata al consumo umano. Tali parametri devono almeno corrispondere a quelli stabiliti dalla direttiva. Qualora alcune sostanze non vengano prese in considerazione, gli Stati membri possono stabilire un limite, se questo è necessario per proteggere la salute dei consumatori. 
  • Gli Stati membri hanno l’obbligo di effettuare controlli periodici delle acque destinate al consumo umano, rispettando i metodi di analisi specificati nella direttiva o altri equivalenti. Per i controlli vengono individuati dei punti di prelievo dei campioni e vengono istituiti dei programmi di controllo.
  • Nel caso in cui i parametri non vengano rispettati è obbligo dello Stato membro provvedere a stabilire misure correttive tempestive.
  • Se vengono individuate delle acque pericolose per la salute, gli Stati membri, a prescindere dal rispetto dei parametri, devono vietarne o limitarne l’uso, prendendo tutti i dovuti provvedimenti. Tutte le misure di questa natura che vengono prese devono essere comunicare ai cittadini.
  • Sono previste alcune deroghe ai valori dei parametri, ammissibili solo se non c’è pericolo per la salute, non possa essere garantito l‘approvvigionamento delle acque potabili nella zona interessata; la deroga abbia una durata più breve possibile (non oltre i di tre anni). Le deroghe devono essere descritte nei particolari, tranne quando lo Stato membro ritiene che l’inosservanza del parametro sia trascurabile e che un’azione correttiva possa portare a una soluzione. Della deroga devono essere informati: i cittadini interessati e la Commissione (entro 2 mesi).
  • Ogni 5 anni la Commissione effettua una revisione dei parametri stabiliti dalla direttiva.
  • Ogni 3 anni gli Stati membri pubblicano una relazione riguardante la qualità dell’acqua destinata al consumo umano. Su questa base la Commissione elabora una relazione che riassume i livelli di qualità delle acque potabili nella UE.
  • La direttiva 98/83/CE sostituisce la direttiva 80/778/CEE con effetto al 25 dicembre 2003.