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Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 sulle piscine a uso natatorio

L’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 riguarda le piscine a uso natatorio, ovvero tutte le regole che tali strutture devono rispettare dal punto di vista igienico ambientale.

In particolare viene stabilito che:

  • Le piscine siano classificate in gruppi e categorie, secondo criteri stabiliti dalla legge (destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione).
  • Quali sono le figure professionali che devono essere presenti in ogni piscina, individuate dal titolare. L’assistente ai bagnanti deve essere abilitato al primo soccorso e deve essere presente per tutta la durata dell’attività della piscina.
  • i controlli che devono essere effettuati da enti esterni, come la ASL
  • i controlli interni che il gestore deve occuparsi di fare, secondo il principio dell’autocontrollo. Il responsabile della piscina deve redigere un manuale di autocontrollo per la piscina dove si tenga conto di tutti i punti critici nella gestione dell’attività.
  • Le sanzioni previste nel caso in cui non vengano rispettate le norme
  • i requisiti igienico-ambientali (caratteristiche delle acque, condizioni termoigrometriche e di ventilazione, illuminazione, acustica, prodotti consentiti per il trattamento dell’acqua).

Il decreto si applica a piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica (piscine pubbliche come quelle comunali; piscine ad uso collettivo come quelle degli alberghi; impianti finalizzati per il gioco acquatico). Siano esse per nuotatori e per addestramento al nuoto; per tuffi ed attività subacquee; ricreative; per bambini; polifunzionali.